SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -
RICONOSCIMENTO CECITA' CIVILE NUOVE PROCEDURE OPERATIVE INPS
Si informa che l’INPS, con il messaggio n. 24477 del 29.10.2009 ha illustrato nel dettaglio il contenuto della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 189/2009 contenente le disposizioni finali per il definitivo passaggio all’Istituto delle competenze in materia di attribuzione delle provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. La nuova disciplina dettata dall’art. 20 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), in materia di attribuzione delle citate provvidenze, introduce delle importanti innovazioni sia sul piano procedurale che su quello giudiziario, sostanzialmente assegnando all’INPS il ruolo di unico referente e soggetto responsabile in ordine al riconoscimento dei benefici di legge. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare il processo di erogazione delle prestazioni e, nel contempo, abbattere la mole di contenzioso che, soprattutto in campo socio-assistenziale, continua ad affannare l’Istituto. Come è noto, l’art. 20 del citato decreto legge prevede che «a decorrere dal l° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo é effettuato dall’INPS». Inoltre con la stessa norma si stabilisce che «l’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità...». Per tale motivo, le domande volte ad ottenere i benefici di cui sopra «... complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale ed in via telematica, le domande alle Aziende sanitarie locali» (così l’art. 1, comma. 3, D.L. cit.). Viene delineato, quindi, un nuovo procedimento amministrativo, nel quale si riduce in modo sensibile il novero dei soggetti chiamati a concorrere alla concessione del beneficio, anche in previsione della stipulazione di accordi tra amministrazione centrale e regionali per la disciplina delle modalità di affidamento all’INPS delle attività relative all’esercizio di funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile (si veda il comma 4 dell’art. 20 cit.). Preso atto della necessità di attrezzare gli uffici in vista del passaggio di competenze, l’INPS con il messaggio in parola ha descritto nel dettaglio il nuovo flusso organizzativo e procedurale, indicando le modalità di presentazione telematica e gestione delle relative domande, nonché di convocazione a visita e stesura dei verbali, e varando, al contempo, la nuova modulistica in formato elettronico. Contestualmente sono state diramate disposizioni per le verifiche straordinarie e campionarie delle provvidenze economiche già rilasciate. Di seguito si esaminano sinteticamente le varie fasi procedurali e le indicazioni che su ogni punto sono state evidenziate dall’INPS.
Presentazione della domanda
A decorrere dal 1° gennaio 2010 (le domande presentate fino al 31 dicembre 2009 saranno gestite secondo l’iter vigente), le domande di invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica. L’INPS metterà a disposizione sul proprio sito una apposita applicazione che consentirà la redazione della domanda in via telematica da parte dei soggetti abilitati, ed il successivo inoltro al sistema centrale. Una sezione della domanda sarà costituita dalla certificazione medica nella quale saranno indicate le infermità invalidanti, da compilarsi a cura del medico certificatore debitamente abilitato dall’INPS (attraverso il rilascio di un apposito PIN Code). Nel caso in cui la certificazione sia originariamente redatta in via cartacea (sia pure con le modalità della certificazione elettronica), la stessa dovrà comunque essere acquisita nella procedura da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione della domanda. Una volta acquisito il certificato nella procedura, viene assegnato un codice di abbinamento della validità di trenta giorni: perciò la domanda dovrà essere presentata o contestualmente alla certificazione medica o, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla sua acquisizione in procedura. L’altra sezione della domanda è costituita dalla richiesta di prestazione vera e propria, con l’indicazione dei dati personali (eventuali recapiti anche di posta elettronica), del tipo di beneficio richiesto, delle informazioni relative alla residenza o allo stato di ricovero. Questa parte di domanda è compilata direttamente dall’interessato o dai soggetti autorizzati. A tale riguardo, la Direzione Centrale dell’Istituto ha assicurato che, oltre ai Patronati, saranno accreditate anche le associazioni a tutela delle persone con disabilità, prime fra tutte l’Unione, l’ENS e l’ANMIC, una volta definite nel dettaglio le relative modalità di accreditamento. La grossa novità legata alla procedimentalizzazione telematica dei flussi è rappresentata dalla possibilità per il cittadino, tramite un apposito codice di accesso rilasciato all’atto della presentazione della domanda, di poter verificare lo stato di lavorazione della pratica per tutta la fase anche successiva a quella di verifica dei requisiti sanitari.
La convocazione a visita
Dopo che la domanda è stata presentata il sistema genera una prima ricevuta di trasmissione. Ad un secondo controllo (che attiene in sostanza alla ricevibilità della domanda: verifica della completezza dei dati, di eventuali duplicazioni, di ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti) il sistema rilascia una vera e propria ricevuta digitale che contiene, oltre alla data di presentazione della domanda, anche l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della visita. È questa una novità non solo di stile: infatti, l’immediata indicazione della data della visita consentirà di recuperare tempo prezioso per la conclusione anticipata del procedimento, con indubbi vantaggi sia per l’interessato che per l’ente (si ricordi che a decorrere dal 120° giorno dalla presentazione della domanda scatta l’obbligazione degli interessi in assenza di provvedimento esplicito dell’Istituto). Nella ricevuta saranno indicate la documentazione da portare alla visita, la possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia, la sanzione in caso di mancata presentazione senza un giustificato motivo (decadenza dalla domanda), le modalità con cui richiedere la visita domiciliare. Naturalmente, sempre in via telematica, la data della convocazione a visita contenuta nella ricevuta potrà essere modificata su richiesta dell’interessato, scegliendo tra le varie opzioni proposte dal sistema e, comunque, nell’arco dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, limite previsto per procedere alle visite ordinarie.
La visita medica
La Commissione ASL che effettua la visita sarà integrata da un medico INPS, secondo una turnazione programmata, avendo a disposizione tutta la documentazione medica presentata in via telematica e trasmessa a cura dell’Istituto. L’esito della visita sarà contenuto in un verbale elettronico, nel quale saranno specificati i codici nosologici internazionali e l’indicazione circa la necessità di nuove e successive revisioni. Nel caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda sarà respinta e, per poter ottenere il beneficio, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda.
L’accertamento sanitario si può concludere:
- con un giudizio espresso all’unanimità dai componenti la Commissione. In questo caso il verbale è trasmesso dall’INPS al richiedente e, qualora vi sia il riconoscimento del requisito sanitario, è contestualmente avviato il procedimento per l’erogazione del trattamento economico. La Commissione medica superiore, organo che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali, potrà indicare posizioni da sottoporre ad altri accertamenti, anche successivamente all’invio del verbale;
- con un giudizio espresso a maggioranza: in questo caso il verbale non è trasmesso. L’INPS acquisisce gli atti ed il Responsabile del Centro Medico legale decide se validare l’esito della visita o se procedere ad un ulteriore controllo nel termine dei successivi venti giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione formata da un medico INPS, da un medico rappresentante le associazioni di categoria e da un operatore sociale in caso di handicap. Al termine di queste indagini il verbale è trasmesso all’interessato, contestualmente all’eventuale avvio del procedimento di erogazione del trattamento;
Trasmissione del verbale ed erogazione del trattamento
Il verbale è trasmesso in duplice esemplare. L’interessato, nei casi in cui sia consentito l’accesso ad un beneficio economico, dovrà inserire on line i dati necessari non solo per il pagamento, ma anche per l’accertamento dei requisiti socio-economici (requisito reddituale, stato di disoccupazione, stati di ricovero, frequenza corsi). Se il riscontro ha esito positivo, l’INPS comunica il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento. In caso contrario è comunicato il provvedimento di rigetto.
Verifiche ordinarie e straordinarie
L’INPS effettuerà una verifica ordinaria su una percentuale dei verbali definiti dalla Commissione medica annualmente, mentre procederà a delle verifiche straordinarie (sulla permanenza dello stato invalidante) secondo criteri che riguardano sostanzialmente la data della concessione del beneficio e l’età del soggetto.
Contenzioso giudiziario
Accanto alle innovazioni sopra descritte che riguardano il profilo amministrativo, anche sul fronte giudiziario il D.L. n. 78/2009, con norma di immediata applicazione (art. 20, comma 6-bis) completa l’accentramento delle funzioni in capo all’INPS, mediante la previsione della necessaria presenza di un medico dell’Istituto alle operazioni peritali disposte dal giudice per la verifica dello stato di invalidità. Il medico così individuato, che a rigore non è consulente di parte in quanto non è nominato dal difensore dell’INPS, ha comunque le facoltà che il codice di procedura civile assegna i consulenti di parte (presentazione al CTU di osservazioni ed istanze). Compete quindi al CTU nominato d’ufficio, in tutte le cause (si badi bene, anche quelle previdenziali e non solo assistenziali: ad esempio legge n. 222/1984, etc) in cui sia necessaria una indagine sullo stato di salute per il perseguimento di un beneficio, la comunicazione al medico dell’INPS, a pena di nullità, del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali, allo stesso modo in cui, precedentemente, tale comunicazione doveva essere recapitata al Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 42 del D.L. 269/2003. La nullità di cui parla la norma non può che considerarsi relativa, non essendo prevista in modo esplicito la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Trattasi di nullità che, quindi, deve essere eccepita ad istanza di parte nella prima udienza successiva al deposito della CTU (art. 157 c.p.c.) e che riguarda non tanto la mancata partecipazione del medico legale INPS alle operazioni peritali, quanto la semplice mancata comunicazione della richiesta alla Direzione provinciale (assenza del documento che prova la trasmissione della richiesta).
Va sottolineato che la normativa in esame non va a modificare la disciplina del funzionamento delle Commissioni di prima istanza e delle Commissioni di verifica, se non negli aspetti prima descritti.
Rimangono, quindi, salve, fra le altre, le norme che prevedono la partecipazione del medico rappresentante delle associazioni di categoria a tali organismi, nonché la vigente regolamentazione dell’iter procedimentale di riconoscimento della cecità.
È tuttora attiva la fase di consultazione e collaborazione con la Direzione Centrale e il Coordinamento medico-legale dell’INPS, per cercare di risolvere gli inevitabili inconvenienti che si verificheranno all’avvio del nuovo anno, con particolare riferimento alle procedure di accreditamento telematico sia dei medici che degli enti ed associazioni di categoria.
Non appena gli organismi centrali dell’INPS comunicheranno ulteriori dettagli della procedura da attivare, sarà cura di questa Presidenza Nazionale diffonderli con la massima sollecitudine.
Ovviamente, tutte le strutture periferiche dell’Unione vorranno segnalare eventuali disservizi o qualunque tipo di problematica che si dovesse verificare con l’entrata in vigore della nuova disciplina, in modo tale da poterle trasmettere tempestivamente alla Sede Centrale dell’Istituto.