SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -
DISABILI, AL VIA L'APPELLO SELETTIVO
Entro fine mese la trasmissione telematica del prospetto informativo sulle assunzioni 2009. L'obbligo resta per chi ha registrato modifiche occupazionali
Primo appello per la denuncia al collocamento obbligatorio con le nuove regole (semplificazione). Scade a fine mese per i datori di lavoro, sia pubblici che privati con almeno 15 dipendenti, l'obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica (cioè on-line, l'invio con altre modalità costituisce mancato adempimento) del prospetto informativo sulle assunzioni di disabili al 31 dicembre 2009. L'adempimento, modificato dalla manovra del 2008 (dl n. 112/2008 con risparmi di 11 mln di euro a favore delle imprese), è dovuto esclusivamente dai datori di lavoro che nel 2009 hanno registrato modifiche occupazionali che hanno inciso sul computo della quota di riserva.La riforma. L'adempimento, come accennato, interessa tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano almeno 15 dipendenti. Fino allo scorso anno (cioè fino alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2008, l'ultimo appuntamento con le vecchie regole è scaduto il 31 gennaio 2009, termine prorogato al 28 febbraio), la comunicazione andava fatta ogni anno. La legge n. 133/2008 (conversione del dl n. 112/2008), novellando la legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili), ha modificato l'adempimento con una serie di novità. In primo luogo, ha fissato l'obbligo della trasmissione esclusivamente in via telematica del prospetto informativo. Una novità che si è inserita nel percorso di semplificazione già iniziato con il sistema delle comunicazioni obbligatorie (Co) con lo scopo di snellire gli adempimenti burocratici, riducendone i costi e i tempi di esecuzione, e di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro. In secondo luogo, ha previsto che il prospetto vada fatto una sola volta e ripetuto soltanto se intervengono modifiche alla situazione già dichiarata (in pratica è venuta meno la periodicità annuale). Infine, ha reso i prospetti pubblici e soppresso la certificazione di ottemperanza (necessaria per partecipare ad appalti).L'adempimento. Consiste nella trasmissione di un prospetto informativo con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente (quindi l'appuntamento riguarda il 2009), ai servizi competenti contenente una serie di informazioni utili a verificare l'osservanza delle disposizioni che tutelano l'accesso al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999). In particolare, l'oggetto della comunicazione prevede le seguenti informazioni minime (richieste dalla procedura on-line):- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette (articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999); - i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (articolo 1 della legge n. 68/1999);- altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.I datori di lavoro che operano nei seguenti settori devono presentare il prospetto informativo con omissione dal computo del personale appartenente a specifiche categorie (indicate in parentesi):- trasporto aereo, marittimo e terrestre (personale viaggiante e navigante);- impianti a fune (personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto);- autotrasporto (personale viaggiante);edile (personale dì cantiere e addetti al trasporto del settore).Trasmissione esclusivamente on-line. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi. Quindi, il termine del 31 gennaio deve ritenersi perentorio e non prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo qualora cadente in un giorno festivo (così ha precisato il ministero nell'interpello n. 3146/2005). La trasmissione del prospetto può avvenire direttamente a cura del datore di lavoro ovvero per il tramite di uno dei soggetti abilitati.In ogni caso (sia da parte del soggetto obbligato che tramite soggetti abilitati), per l'invio telematico bisogna avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione da regioni e province autonome ove operano i servizi competenti destinatari del prospetto informativo. A tal fine è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna regione e provincia ove deve avvenire l'adempimento. All'atto dell'accreditamento occorre autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell'amministrazione.I datori di lavoro pubblici e privati le cui sedi sono ubicate nelle regioni e province autonome presso le quali i servizi informatici sono già attivi, devono inviare il prospetto informativo ai servizi competenti tramite i rispettivi indirizzi e secondo gli standard in uso presso ciascuna di esse. I datori di lavoro pubblici e privati le cui sedi sono ubicate nelle regioni presso le quali i servizi informatici non sono ancora attivi, devono inviare il prospetto informativo al servizio temporaneamente messo a disposizione dal ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it/co). I datori di lavoro con unità produttive in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono adempiere avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:a) i datori di lavoro con sede legale in una regione e unità produttive in più province della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali alla regione di appartenenza, secondo le modalità in uso;b) i datori di lavoro con sede legale in una regione e unità produttive in province di regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it/co).Sanzioni confermate. Nessuna novità sulle sanzioni. Il ritardato invio del prospetto è punito con sanzione amministrativa da 578,43 euro maggiorato di 28,02 euro per ogni giorno di ritardo. Trattandosi di comportamento omissivo trova applicazione l'istituto della diffida e, in caso di ottemperanza ad essa, l'applicazione della minore sanzione pari ad un quarto dell'importo edittale.