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SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -

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LEGGE 3 AGOSTO 2009, n.102

INNALZAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI DELLE LAVORATRICI Si rende noto che con legge 3 agosto 2009, n.102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, sono entrate in vigore importanti novita' di carattere generale in ambito previdenziale di seguito meglio specificate. D'interesse esclusivo per lavoratrici nel pubblico impiego, l'art. 22 ter del decreto legge citato, ad integrazione dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, prevede l'incremento di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a sessantuno anni nonche' di un ulteriore anno per ogni biennio successivo fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni ai fini della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Per un'immediata visualizzazione dei nuovi requisiti, si riporta la tabella diramata dall'Inpdap con nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009: Anno Eta' anagrafica 2010 61 2012 62 2014 63 2016 64 2018 e oltre 65 Per esplicita previsione normativa, resta salva la disciplina previgente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico qualora le dipendenti pubbliche conseguano i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti entro il 31 dicembre 2009 e "... possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto". In tal caso, le interessate potranno liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in un momento successivo alla data di maturazione dei requisiti, a prescindere da qualsiasi modifica della normativa previdenziale. E' appena il caso di rammentare che il certificato di diritto a pensione non e' in alcun modo costitutivo del diritto ma "... assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione". Come sottolineato dall'Istituto con circolare informativa n. 44/2005, l'introduzione della certificazione del diritto alla pensione, avente natura dichiarativa in quanto orientata esclusivamente a consolidare le certezze degli iscritti, "... fa sorgere in capo all'Inpdap l'obbligo di informare i richiedenti in merito alla maturazione o meno dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto in base alla normativa vigente". Al riguardo, si precisa che tra i servizi utili devono essere certificati eventuali periodi oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione ed ulteriori servizi o periodi prestati presso altri enti con obbligo di iscrizione all'Inpdap. Per la valutazione della posizione contributiva del richiedente sono riportati anche i periodi per i quali disposizioni di legge prevedono un incremento dell'anzianita' contributiva per effetto della contribuzione volontaria, figurativa, volontaria, nonche' quelli derivanti da computi, riscatti e ricongiunzioni. Naturalmente, come e' noto, rimangono in vigore le norme di maggior favore riservate specificamente ai minorati della vista per l'accesso alla quiescenza di vecchiaia disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto legislativo n. 503/1992 integrato con successiva circolare applicativa del 23 luglio 1993, n. 16/I.P.


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