SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -
LEGGE 1 MARZO 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione)
- La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
- Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e' il seguente: "Art. 3 (Soggetti aventi diritto).
- E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.
Art. 2. (Nozione di discriminazione)
- Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.
- Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
Art. 3. (Tutela giurisdizionale)
- La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
- Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
- Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e' il seguente: "Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42).
- Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
- La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
- Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
- Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
- Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
- Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
- (Omissis).
- Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.".
- Il testo dell'art. 2729, primo comma, del codice civile, e' il seguente: "Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.".
Art. 4. (Legittimazione ad agire)
- Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
- Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4129):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' (Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2003. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, XI e XIV. Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio 2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5 luglio 2005; 14 settembre 2005. Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3674):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 11ª, 12ª e 14ª. Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni lª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 2006.
[ mercoledì 12 aprile 2006 ]